Verifiche dei Sistemi di Protezione di Interfaccia (SPI) e dei Sistemi di Protezione Generale (SPG)
I Sistemi di Protezione di Interfaccia (SPI) e i Sistemi di Protezione Generale (SPG) sono dispositivi fondamentali per la sicurezza degli impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete, come gli impianti fotovoltaici.
Nello specifico, il Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI) controlla i parametri elettrici della rete e scollega automaticamente l’impianto quando rileva condizioni anomal, mentre il Sistema di Protezione Generale (SPG) protegge l’impianto e la connessione alla rete nei sistemi in Media Tensione, assicurando il corretto intervento delle protezioni.
Le verifiche periodiche previste dalle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 hanno lo scopo di garantire il corretto funzionamento delle protezioni e la stabilità della rete elettrica, nel rispetto delle disposizioni ARERA.
Verifiche dei sistemi di protezione interfaccia SPI
Secondo Norme CEI 0-21, Delibera AEEG 786/2016
Quando è obbligatoria la verifica del sistema SPI
La verifica periodica del Sistema di Protezione dell'Interfaccia, SPI, viene eseguita con Cassetta prova relè certificata, è prevista dalla legge come stabilito dalla Delibera 22 dicembre 2016 786/2016/R/EEL AEEGSI ARERA, al fine di garantire l’efficienza dell’impianto, evitando di arrecare problemi alla rete di distribuzione.
La delibera 786/2016/R/EEL è stata emessa dall'AEEG (Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico) per fissare le scadenze e le modalità per le tarature obbligatorie dei sistemi di interfaccia dell'impiantistica fotovoltaica da parte dei titolari degli impianti fotovoltaici.
La norma è stata emessa il 22 dicembre 2016 ed include le nuove disposizioni in base alla norma CEI 0-16 (per gli impianti MT), ed alla nuova edizione della CEI 0-21(per gli impianti BT), relativamente ai sistemi di protezione di interfaccia oltre agli inverter ed ai sistemi di accumulo dell'impiantistica fotovoltaica.
Adempimenti previsti dalla normativa
La comunicazione delle operazioni di taratura effettuate per i sistemi di interfaccia devono essere comunicate al gestore di rete elettrica.
La norma 786 indica che bisogna effettuarne l'invio secondo le modalità previste da quest’ultimo.
Se nel corso della vita dell'impianto fotovoltaico si deve operare una sostituzione dei sistemi di protezione di interfaccia, ad esempio a causa di guasto, allora deve essere effettuata la verifica di taratura.
Qualora l’impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni – anche eventualmente dotate di più sistemi di protezione di interfaccia – con diverse date di entrata in esercizio, per la determinazione della data entro cui il titolare dell’impianto di produzione deve eseguire le prove sui sistemi di protezione di interfaccia, si dovrà far riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione.
Sanzioni e responsabilità
In caso di mancata verifica del SPI, si incorre nella sospensione dell’erogazione degli incentivi se previsti, nella sospensione delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato se presenti, fino al distacco vero e proprio dalla rete.
Nel caso in cui la taratura del sistema di interfaccia non venga eseguita secondo le tempistiche prescritte dalla norma 786 Aeeg, il gestore di rete invia un sollecito per ottemperare.
Se i titolari degli impianti fotovoltaici non fanno eseguire la taratura entro un mese dalla comunicazione suddetta, il gestore di rete comunicherà al GSE l'inadempienza.
Il Gse a sua volta provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi percepiti nonché le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato, e del servizio di connessione prevista dal Regolamento di Esercizio.
La sospensione dell’erogazione degli incentivi, convenzioni di scambio sul posto e ritiro dedicato viene cessata solo dopo aver effettuato le operazioni suddette di taratura ed aver provveduto a darne comunicazione al Gse ed al gestore di rete.
Chi deve effettuare la verifica SPI
I titolari degli impianti di produzione in esercizio e connessi alle reti MT e BT con impianti di produzione superiore a 11,08 kW e SPI esterno, devono eseguire le prove su SPI con cassetta di prova certificata ogni 5 anni ed inviare i risultati al Distributore.
Quelli invece con potenza fino a 11,08 kW, o con SPI integrato, devono eseguire le prove sul SPI tramite autotest ogni anno e riportarle su apposito registro, senza inviare i risultati al Distributore
Ogni quanto deve essere verificato lo SPI
La verifica del SPI, in base a quanto detto in precedenza, ha cadenza quinquennale dall’installazione oppure dalla verifica precedente, di cui naturalmente si possiede la documentazione con i certificati di taratura; la prima verifica è eseguita in fase di installazione e allacciamento dell’impianto fotovoltaico.
Verifiche dei sistemi di protezione interfaccia SPG
Secondo Norme CEI 0-16,Delibera AEEG 119/2020
Quando è obbligatoria la verifica SPG
La verifica del Sistema di Protezione Generale, SPG, viene eseguita con Cassetta prova relè certificata, è prevista dalla legge come stabilito dalla Delibera 07 aprile 2020 119/2020/R/EEL ARERA, che ha approvato integrazioni e rettifica di errori materiali all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 566/2019/R/EEL, e modifiche all’Allegato C alla deliberazione dell’Autorità ARG/ELT 33/08.
I titolari degli impianti connessi alle reti MT devono eseguire le prove sul SPG qualora siano installati ex novo PG e DG, secondo la norma CEI 0-16, dopo il 01/08/2016 al fine di garantire l’efficienza dell’impianto, evitando di arrecare problemi alla rete di distribuzione.
Tale verifica va inoltrata al Distributore.
Periodicità delle verifiche SPG
Per i clienti passivi connessi in MT, l’obbligo di eseguire le prove mediante cassetta prova relè certificata ogni 5 anni si applica a tutti gli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° agosto 2016, data di entrata in vigore della variante V2 alla norma CEI 0-16 (prima scadenza entro luglio 2021).
Per quelli installati in precedenza è comunque consigliato eseguire la verifica sia per la funzionalità sia per eventuali danni e/o risarcimenti.
L’obbligo non riguarda le cabine con i requisiti semplificati, dotate di IMS con fusibili o di interruttore a volume d’olio ridotto.
La funzionalità del SPG deve essere verificata dall’Utente attivo e passivo periodicamente:
- ogni anno verificando visivamente la regolazione delle protezioni e riportando il risultato su una apposita “Scheda di Manutenzione” (come in Allegato U – scheda 10);
- ogni 5 anni verificando mediante cassetta prova relè certificata tutte le funzionalità delle protezioni, incluso il tempo di apertura degli interruttori.
Adempimenti previsti dalla normativa
Nel caso di sostituzione del SPG su un impianto esistente, la data di riferimento per la periodicità dei 5 anni ai fini dell’invio al distributore della documentazione attestante l’esecuzione della verifica periodica si riferisce alla data di sostituzione del SPG.
Normative
Delibera 22 dicembre 2016 786/2016/R/EEL (Scarica Documento)
Delibera 7 aprile 2020 119/2020/R/EEL (Scarica Documento)
FAQ CEI sulle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 (Scarica Documento)