Verifiche attrezzature di lavoro
ai sensi dell’allegato VII del D.LGS. 81/2008
Il D.Lgs. 81/2008 disciplina in più articoli gli obblighi del datore di lavoro quale garante della sicurezza, salute, incolumità dei propri dipendenti.
Tra questi obblighi vi è quello di predisporre impianti e attrezzature adeguati ai rischi dovuti all’attività lavorativa svolta nell’azienda. l’articolo 71, comma 11, cita espressamente: “oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato”.
L’allegato VII del D. Lgs. 81/2008 disciplina le modalità di attuazione delle verifiche, suddividendole per attrezzature, tipo di intervento e periodicità (annuale, biennale, triennale, quinquennale e decennale).
Il datore di lavoro quindi deve provvedere affinché le attrezzature e gli impianti siano mantenuti a norma nel tempo, dimostrando i risultati delle verifiche ispettive e delle verifiche manutentive
Gruppo Sollevamento Persone
- Ponti mobili sviluppabili su carro (PLE, cestelli, etc.)
- Ascensori e montacarichi da cantiere
- Scale aeree ad inclinazione variabile
Gruppo Sollevamento Materiali
- Apparecchi di sollevamento materiali, con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile (autogru, gru da cantiere)
- Apparecchi di sollevamento materiali, con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso (carriponte, gru a bandiera).
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
Gruppo Gas, Vapore, Riscaldamento:
- Recipienti e tubazioni contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar relativi
- Generatori di vapore
- Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento asserviti all'attuazione di un processo produttivo destinato ad essere usato durante il lavoro
Tipi di Verifica:
Il D.M. 11 Aprile 2011 recante “Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“, stabilisce:
- Prima Verifica: da richiedere all’INAIL che può decidere se eseguirla direttamente o delegare l’Organismo indicato dal Cliente;
- Verifiche Periodiche successive alla prima: il proprietario dell’attrezzatura o dell’impianto decide personalmente l’Organismo a cui affidare l’incarico.