Verifica tecnica attrazzature e impianti di sollevamento

Verifiche attrezzature di lavoro
ai sensi dell’allegato VII del D.LGS. 81/2008

Il D.Lgs. 81/2008 disciplina in più articoli gli obblighi del datore di lavoro quale garante della sicurezza, salute, incolumità dei propri dipendenti.

Tra questi obblighi vi è quello di predisporre impianti e attrezzature adeguati ai rischi dovuti all’attività lavorativa svolta nell’azienda. l’articolo 71, comma 11, cita espressamente: “oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato”.

L’allegato VII del D. Lgs. 81/2008 disciplina le modalità di attuazione delle verifiche, suddividendole per attrezzature, tipo di intervento e periodicità (annuale, biennale, triennale, quinquennale e decennale).

Il datore di lavoro quindi deve provvedere affinché le attrezzature e gli impianti siano mantenuti a norma nel tempo, dimostrando i risultati delle verifiche ispettive e delle verifiche manutentive

Valutazione rischio fulminazione

Gruppo Sollevamento Persone

  • Ponti mobili sviluppabili su carro (PLE, cestelli, etc.)
  • Ascensori e montacarichi da cantiere
  • Scale aeree ad inclinazione variabile

Gruppo Sollevamento Materiali

  • Apparecchi di sollevamento materiali, con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile (autogru, gru da cantiere)
  • Apparecchi di sollevamento materiali, con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di tipo fisso (carriponte, gru a bandiera).
  • Carrelli semoventi a braccio telescopico

Gruppo Gas, Vapore, Riscaldamento:

  • Recipienti e tubazioni contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar relativi
  • Generatori di vapore
  • Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento asserviti all'attuazione di un processo produttivo destinato ad essere usato durante il lavoro
VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 2 768x497

Tipi di Verifica:

Il D.M. 11 Aprile 2011 recante “Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“, stabilisce:

  • Prima Verifica: da richiedere all’INAIL che può decidere se eseguirla direttamente o delegare l’Organismo indicato dal Cliente;
  • Verifiche Periodiche successive alla prima: il proprietario dell’attrezzatura o dell’impianto decide personalmente l’Organismo a cui affidare l’incarico.

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